Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "materiali di moltiplicazione": i vegetali destinati alla moltiplicazione o alla produzione di piante ornamentali; tuttavia, in caso di produzione da piante intere, la definizione si applica al materiale di partenza soltanto se la pianta ornamentale risultante e' destinata ad un'ulteriore commercializzazione; b) "moltiplicazione": riproduzione vegetativa o con altri mezzi; c) "fornitore": qualsiasi persona fisica o giuridica impegnata professionalmente nella produzione ai fini commerciali, nella commercializzazione o nell'importazione di materiali di moltiplicazione; d) "commercializzazione": la detenzione per la vendita o per altre forme di trasferimento a terzi, a titolo oneroso o gratuito, nonche' la vendita e ogni altra forma di trasferimento; e) "organismo ufficiale responsabile": i servizi fitosanitari regionali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 ; f) "lotto": un certo numero di elementi di un prodotto unico, che puo' essere identificato grazie all'omogeneita' della sua composizione e della sua origine.
Nota all' art. 2:
- Per il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 , vedi note alle premesse.
a) "materiali di moltiplicazione": i vegetali destinati alla moltiplicazione o alla produzione di piante ornamentali; tuttavia, in caso di produzione da piante intere, la definizione si applica al materiale di partenza soltanto se la pianta ornamentale risultante e' destinata ad un'ulteriore commercializzazione; b) "moltiplicazione": riproduzione vegetativa o con altri mezzi; c) "fornitore": qualsiasi persona fisica o giuridica impegnata professionalmente nella produzione ai fini commerciali, nella commercializzazione o nell'importazione di materiali di moltiplicazione; d) "commercializzazione": la detenzione per la vendita o per altre forme di trasferimento a terzi, a titolo oneroso o gratuito, nonche' la vendita e ogni altra forma di trasferimento; e) "organismo ufficiale responsabile": i servizi fitosanitari regionali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 ; f) "lotto": un certo numero di elementi di un prodotto unico, che puo' essere identificato grazie all'omogeneita' della sua composizione e della sua origine.
Nota all' art. 2:
- Per il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 , vedi note alle premesse.