Art. 8. 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 gennaio l981, n. 6, e' aggiunto il seguente:
"Per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni d'eta', per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi l'importo minimo del contributo integrativo e' ridotto ad un terzo".
2. All' articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il contributo integrativo non e' dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o societa' di professionisti.
Il contributo integrativo minimo non e' dovuto dai pensionati della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione.
Il contributo integrativo non e' assoggettabile all'IRPEF ne' all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale ne' del volume d'affari".
Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 6/1981 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 10 (Contributo integrativo). - A partire dal 1 gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.
La maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di ingegnere e architetto; l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o societa', pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.
Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume di affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 9, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.
Per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni d'eta', per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi l'importo minimo del contributo integrativo e' ridotto ad un terzo.
Salvo quanto disposto dall'art. 12, secondo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento.
Il contributo integrativo non e' dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o societa' di professionisti.
Il contributo integrativo minimo non e' dovuto dai pensionati della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione.
Il contributo integrativo non e' assoggettabile all'IRPEF ne' all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale ne' del volume d'affari".
"Per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni d'eta', per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi l'importo minimo del contributo integrativo e' ridotto ad un terzo".
2. All' articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il contributo integrativo non e' dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o societa' di professionisti.
Il contributo integrativo minimo non e' dovuto dai pensionati della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione.
Il contributo integrativo non e' assoggettabile all'IRPEF ne' all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale ne' del volume d'affari".
Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 6/1981 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 10 (Contributo integrativo). - A partire dal 1 gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.
La maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di ingegnere e architetto; l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o societa', pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.
Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume di affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 9, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.
Per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni d'eta', per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi l'importo minimo del contributo integrativo e' ridotto ad un terzo.
Salvo quanto disposto dall'art. 12, secondo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento.
Il contributo integrativo non e' dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o societa' di professionisti.
Il contributo integrativo minimo non e' dovuto dai pensionati della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione.
Il contributo integrativo non e' assoggettabile all'IRPEF ne' all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale ne' del volume d'affari".