Articolo 10 della Legge 11 luglio 1942, n. 843
Articolo 9Articolo 11
Versione
20 agosto 1942
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Versione
1 gennaio 1960
Art. 10.

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, le esenzioni ed agevolazioni tributarie concernenti l'imposta fabbricati e le relative sovrimposte, non sono cumulabili, neppure in successivi periodi di tempo.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645))

Gli immobili contemplati dalla citata legge, tanto se soffittati quanto se usati dal proprietario, sono descritti nel vigente catasto mediante l'elencazione degli elementi costitutivi, quali gli edifici, le aree, i generatori della forza motrice, le dighe, i canali adduttori o di scarico, la rete di trasmissione e di distribuzione di merci, prodotti o servizi, i binari anche se posti su aree pubbliche ovvero nel relativo soprassuolo o sottosuolo, le gallerie, i ponti e simili.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1960
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