Articolo 132 del Regolamento del Regio decreto 8 maggio 1904, n. 368
Articolo 131Articolo 133
Versione
12 agosto 1904

Art. 132.

Nessuno puo', senza regolare permesso ai sensi del seguente articolo 136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorche' in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti; nonche' negli argini, strade e dipendenze della bonificazione medesima.

In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la proibizione, decide il prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile e gli interessati.

Entrata in vigore il 12 agosto 1904
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente