Articolo 3 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210
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Art. 3. Definizioni 1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ((14, 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies)) .
2. Il cliente attivo e' un cliente finale ovvero un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all'interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilita', eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore.
Tali attivita' non possono in ogni caso costituire l'attivita' commerciale o professionale principale di tali clienti. ((13)) 3. La comunita' energetica dei cittadini e' un soggetto di diritto, con o senza personalita' giuridica:
a) fondato sulla partecipazione volontaria e aperta;
b) controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorita' locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonche' le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all' articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ;
c) che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita' anziche' perseguire profitti finanziari;
d) che puo' partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.
4. Per centro di coordinamento regionale si intende ciascun centro di coordinamento regionale istituito ai sensi dell'articolo 35 del regolamento UE 943/2019 del 5 giugno 2019.
5. Le componenti di rete pienamente integrate sono componenti di rete integrate nel sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia, ivi compresi gli impianti di stoccaggio, e utilizzate al solo scopo di assicurare un funzionamento sicuro e affidabile del sistema di trasmissione o di distribuzione e non per il bilanciamento o la gestione delle congestioni di rete nel mercato elettrico.
6. Lo stoccaggio di energia e' il differimento dell'utilizzo finale dell'energia elettrica a un momento successivo alla sua generazione ovvero la conversione di energia elettrica in una forma di energia che puo' essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e la sua successiva riconversione in energia elettrica ovvero l'uso sotto forma di un altro vettore energetico.
7. L'impianto di stoccaggio dell'energia e' un impianto dove avviene lo stoccaggio di energia.
8. La gestione della domanda e' la variazione del carico dell'energia elettrica per i clienti finali rispetto ai modelli di consumo normali o attuali in risposta a segnali del mercato, anche in risposta a prezzi dell'energia elettrica variabili nel tempo o incentivi finanziari, oppure in risposta all'accettazione dell'offerta del cliente finale di vendere la riduzione o l'aumento della domanda a un determinato prezzo sui mercati organizzati definiti dall'articolo 2, punto 4, del regolamento di esecuzione 2014/1348/UE della Commissione europea, individualmente o per aggregazione.
9. L'aggregazione e' la funzione svolta da una persona fisica o giuridica che combina piu' carichi di clienti o l'energia elettrica generata per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato dell'energia elettrica.
10. L'aggregatore indipendente e' il partecipante al mercato che realizza l'aggregazione di cui al comma precedente e che non e' collegato al fornitore dei clienti interessati.
11. Il partecipante al mercato e' una persona fisica o giuridica che produce, acquista o vende servizi connessi all'elettricita', alla gestione della domanda o allo stoccaggio, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, su uno o piu' mercati dell'energia elettrica, tra cui i mercati dell'energia di bilanciamento.
12. L'interconnettore e' l'infrastruttura che collega tra loro due o piu' reti elettriche.
13. Il responsabile del bilanciamento e' il partecipante al mercato, o il suo rappresentante designato, responsabile degli sbilanciamenti che provoca sul mercato dell'energia elettrica.
14. Il contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica e' un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia la variazione del prezzo sui mercati a pronti, inclusi i mercati del giorno prima e i mercati infra-giornalieri, a intervalli pari almeno alla frequenza di regolamento di mercato.
15. La rete pubblica con obbligo di connessione di terzi e' una rete pubblica il cui esercizio e' oggetto di una concessione rilasciata ai sensi del presente decreto o dell' articolo 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 .
15-bis. ((Il contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso e' un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l'intera durata del contratto ma puo' includere, per un prezzo fisso, un elemento flessibile, comprese variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta, e in cui le variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori.)) 15-ter. ((Il fornitore di ultima istanza e' l'esercente che assicura la fornitura di energia elettrica ai clienti finali che rimangono senza fornitore.)) 15-quater. ((L'accordo di connessione flessibile e' l'insieme di condizioni concordate per la connessione della capacita' elettrica alla rete che comprende condizioni per limitare e controllare l'immissione di energia elettrica nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione e il prelievo di energia elettrica da tali reti.)) 15-quinquies. ((La condivisione dell'energia e' l'autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile:)) a) ((generata o stoccata extra loco o in siti condivisi da un impianto che possiedono, noleggiano, locano in tutto o in parte; oppure)) b) ((il cui diritto e' stato trasferito da un altro cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito.)) ----------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 7 gennaio 2026, n. 3 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "al comma 2, dopo le parole: «o vendita dell'energia autoprodotta,» sono inserite le seguenti: «condivisione dell'energia elettrica,»".
Entrata in vigore il 24 gennaio 2026
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