Articolo 3 del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Articolo 2Articolo 4
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Art. 3. Disciplina applicabile e forma degli atti 1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8. (9) (10)
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonche' modalita' di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialita', l'indipendenza e l'idoneita' al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. (9) (10)
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalita'.
4. La mediazione puo' svolgersi secondo modalita' telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8-bis ((, e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalita' audiovisive da remoto, nel rispetto dell'articolo 8-ter)) . (9) (10)

------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023". ------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1) che le modifiche di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
Entrata in vigore il 25 gennaio 2025
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