Articolo 8 bis del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Articolo 8Articolo 8 ter
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Art. 8-bis. (( (Mediazione in modalita' telematica). )) 1. ((Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalita' telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformita' al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.)) 2. ((A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti.
Il documento e' immediatamente firmato e restituito al mediatore.)) 3. ((Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validita' e l'integrita' delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.)) 4. ((La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalita' telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformita' all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.))
Entrata in vigore il 25 gennaio 2025
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