Articolo 9 del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Articolo 5 quaterArticolo 5 sexies
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20 marzo 2010
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18 ottobre 2022
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1 gennaio 2023
Art. 9. Dovere di riservatezza 1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. (9) ((10)) 2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e' altresi' tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023". ------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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