Articolo 21 del Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123
Articolo 20Articolo 22
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18 agosto 2011
Art. 21. Indipendenza dei revisori e dei sindaci
presso gli enti ed organismi pubblici 1. Gli organi di controllo devono assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite in modo indipendente. Ai revisori e sindaci presso enti ed organismi pubblici si applicano i requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza previsti dall' articolo 2387 del codice civile .
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell' art. 2387 del codice civile :
«Art. 2387 (Requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza). - Lo statuto puo' subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilita', professionalita' ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da societa' di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'art. 2382.
Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attivita'.».
Entrata in vigore il 18 agosto 2011
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