Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303
Articolo 13Articolo 15
Versione
9 novembre 1990
Art. 14. Consegna dello scontrino e pagamento delle vincite 1. Lo scontrino relativo alle vincite, risultanti dal Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto, dev'essere consegnato entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla affissione di cui al comma 3 dell'art. 13.
2. Il pagamento della vincita e' eseguito a condizione che lo scontrino sia integro, completo in tutti i suoi dati e corrisponda alla registrazione effettuata presso le apparecchiature automatizzate, salvo il diritto al rimborso dell'importo della scommessa.
Entrata in vigore il 9 novembre 1990
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