Articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303
Articolo 21Articolo 23
Versione
9 novembre 1990
Art. 22. Responsabilita' dei raccoglitori verso i giocatori 1. Il raccoglitore risponde personalmente nei confronti del giocatore per qualsiasi comportamento illecito, suo o di un proprio dipendente, dal quale possa derivare pregiudizio per il giocatore stesso.
Entrata in vigore il 9 novembre 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente