Articolo 12 del Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198
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14 settembre 2002
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9 ottobre 2003
Art. 12. Disposizioni finali 1. I diversi titoli gia' rilasciati per l'installazione delle infrastrutture di cui al presente decreto si intendono ad ogni effetto considerati quali autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente decreto.
2. Le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto in tutto il territorio nazionale in relazione agli impianti di cui all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, conformi alle prescrizioni ivi indicate, valgono come denuncia di inizio attivita'.
3. I gestori delle reti radiomobili di comunicazione pubblica provvedono ad inviare ai comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni la descrizione di ciascun impianto installato prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sulla base dei modelli A e B allegati al presente decreto, al fine di realizzare il catasto di tali infrastrutture. Inviano altresi' i modelli relativi alle successive installazioni. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 7, 8 e 9 trasmettono al Ministero delle comunicazioni copie dei modelli C e D. Il Ministero delle comunicazioni puo' delegare ad altro ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli.
4. E' abrogato l' articolo 2-bis della legge 1 luglio 1997, n. 189 .
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'intero provvedimento.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2003
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