Articolo 4 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16
Articolo 3Articolo 5
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23 gennaio 1992
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13 ottobre 2000
Art. 4. 1. Sono abrogate la legge 1 giugno 1977, n. 286 , e la legge 11 novembre 1986, n. 765 .
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) .
Entrata in vigore il 13 ottobre 2000
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