Articolo 21 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
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Versione
1 aprile 1998
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Versione
29 giugno 2024
Art. 21. Sanzioni accessorie 1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:
a) l'interdizione ((...)) , dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di societa' di capitali e di enti con personalita' giuridica, pubblici o privati; ((30)) b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture ((...)) ; ((30)) c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attivita' di lavoro autonomo e la loro sospensione ((...)) ; ((30)) d) la sospensione ((...)) , dall'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c). ((30)) 2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravita' dell'infrazione ((e alla misura)) della sanzione principale. ((30)) -------------- AGGIORNAMENTO (30)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Entrata in vigore il 29 giugno 2024
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