3. Quando la violazione e' commessa in concorso da due o piu' persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica ((nell'interesse della quale e' compiuta la violazione e' obbligata)) al pagamento di una somma pari alla sanzione piu' grave. ((30)) 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158 , COME MODIFICATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208 . (20)
5. Il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella piu' grave, da chiunque eseguito, ((compreso l'autore della violazione,)) estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto ((dal comma 1)) , la responsabilita' della persona fisica ((nell'interesse della quale ha agito l'autore)) e' limitata all'eventuale eccedenza. (20) (21) ((30)) 6. La persona fisica ((nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione puo' assumere per intero)) il debito dell'autore della violazione. (20) (21) ((30)) 7. La morte ((dell'autore)) della violazione, ancorche' avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilita' della persona fisica ((nell'interesse della quale ha agito)) . ((30)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente." --------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 aveva precedentemente disposto (con l'art. 32, comma 1) l'abrogazione del presente comma a decorrere dal 1 gennaio 2017. --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016. --------------- AGGIORNAMENTO (30)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.