Articolo 11 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Articolo 10Articolo 12
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Art. 11. Responsabili per la sanzione amministrativa 1. ((Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo e' commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione e' obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso.)) Se la violazione non e' commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non puo' essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilita' prevista a carico della persona fisica ((nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione)) . L'importo puo' essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4. (1) (20) (21) ((30)) 2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
3. Quando la violazione e' commessa in concorso da due o piu' persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica ((nell'interesse della quale e' compiuta la violazione e' obbligata)) al pagamento di una somma pari alla sanzione piu' grave. ((30)) 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158 , COME MODIFICATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208 . (20)
5. Il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella piu' grave, da chiunque eseguito, ((compreso l'autore della violazione,)) estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto ((dal comma 1)) , la responsabilita' della persona fisica ((nell'interesse della quale ha agito l'autore)) e' limitata all'eventuale eccedenza. (20) (21) ((30)) 6. La persona fisica ((nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione puo' assumere per intero)) il debito dell'autore della violazione. (20) (21) ((30)) 7. La morte ((dell'autore)) della violazione, ancorche' avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilita' della persona fisica ((nell'interesse della quale ha agito)) . ((30)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente." --------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 aveva precedentemente disposto (con l'art. 32, comma 1) l'abrogazione del presente comma a decorrere dal 1 gennaio 2017. --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016. --------------- AGGIORNAMENTO (30)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Entrata in vigore il 29 giugno 2024
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