Articolo 18 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Articolo 16Articolo 19
Versione
1 aprile 1998
Art. 18. Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi 1. Contro il provvedimento di irrogazione e' ammesso ricorso alle commissioni tributarie.
2. Se le sanzioni si riferiscono a tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, e' ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti all'autorita' giudiziaria ordinaria, che puo' comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione. Salvo diversa disposizione di legge, il ricorso amministrativo e' proposto alla Direzione regionale delle entrate, competente in ragione della sede dell'ufficio che ha irrogato le sanzioni.
3. In presenza di piu' soggetti legittimati, se alcuno di essi adisce l'autorita' giudiziaria, il ricorso amministrativo e' improponibile, quello in precedenza proposto diviene improcedibile e la controversia pendente deve essere riproposta avanti al giudice ordinario nel termine di centottanta giorni dalla notificazione della decisione di improcedibilita'.
4. Le decisioni delle commissioni tributarie e dell'autorita' giudiziaria sono immediatamente esecutive nei limiti previsti dall'articolo 19.
Entrata in vigore il 1 aprile 1998
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