Articolo 9 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 aprile 1998
Art. 9. Concorso di persone 1. Quando piu' persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido piu' soggetti, e' irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.
Entrata in vigore il 1 aprile 1998
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