Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1977, n. 684
Articolo 3Articolo 5
Versione
23 settembre 1977
Art. 4.
Per l'esercizio delle attribuzioni previste dal precedente articolo, l'amministrazione regionale, fino a quando non si sara' diversamente provveduto, si avvale delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti, nonche' degli altri organi dello Stato competenti in materia. Tali uffici ed organi esercitano le attribuzioni ad essi spettanti in materia di demanio marittimo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale.
Entrata in vigore il 23 settembre 1977
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