Articolo 19 del Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929
Articolo 18Articolo 24
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1 settembre 1942
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31 dicembre 1992
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19 marzo 2005
Art. 19. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30))
Entrata in vigore il 19 marzo 2005
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