Art. 2. Tassa portuale 1. Nei porti, nelle rade e spiagge dello Stato, nonche' negli ambiti richiamati all'articolo 3, comma 1, e' dovuta una tassa portuale sulle merci sbarcate ed imbarcate, commisurata alle tonnellate metriche di merce secondo le aliquote riportate, in relazione a ciascuna categoria merceologica ed alla tipologia di traffico, nella tabella allegata al presente regolamento. La frazione di tonnellata superiore ad un quintale e' considerata come tonnellata intera.
2. La tassa di cui al comma 1 sostituisce la tassa erariale di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 , e successive modificazioni e la tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , e successive modificazioni, e all' articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 .
3. Alla tassa portuale si' applicano le procedure di riscossione previste dall' articolo 1, comma 119, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , Nelle more dell'adozione del decreto del Capo del Dipartimento delle finanze, si applicano le procedure di accertamento e di riscossione di cui all' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340 . Sono fatte salve le esenzioni di cui all' articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 , da riconoscersi alle merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti comunitari, nonche' alle merci contenute nei contenitori caricati su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari.
3 bis). I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti nazionali e porti di altri Stati membri dell'Unione europea sono assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 24 dicembre 2012 (in G.U. 5/1/2013, n. 4) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le aliquote relative alla tassa di ancoraggio e alla tassa portuale di cui al regolamento citato nelle premesse sono aumentate nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, risultato pari al 59,3%, con la seguente gradualita':
a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato.
Gli importi aggiornati delle aliquote di cui al presente comma sono indicati, rispettivamente, nella [...] e nella tabella B, allegate al presente decreto:
Parte di provvedimento in formato grafico"
2. La tassa di cui al comma 1 sostituisce la tassa erariale di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 , e successive modificazioni e la tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , e successive modificazioni, e all' articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 .
3. Alla tassa portuale si' applicano le procedure di riscossione previste dall' articolo 1, comma 119, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , Nelle more dell'adozione del decreto del Capo del Dipartimento delle finanze, si applicano le procedure di accertamento e di riscossione di cui all' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340 . Sono fatte salve le esenzioni di cui all' articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 , da riconoscersi alle merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti comunitari, nonche' alle merci contenute nei contenitori caricati su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari.
3 bis). I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti nazionali e porti di altri Stati membri dell'Unione europea sono assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 24 dicembre 2012 (in G.U. 5/1/2013, n. 4) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le aliquote relative alla tassa di ancoraggio e alla tassa portuale di cui al regolamento citato nelle premesse sono aumentate nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, risultato pari al 59,3%, con la seguente gradualita':
a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato.
Gli importi aggiornati delle aliquote di cui al presente comma sono indicati, rispettivamente, nella [...] e nella tabella B, allegate al presente decreto:
Parte di provvedimento in formato grafico"