Art. 15. Abrogazioni, norme di coordinamento e norme transitorie (articolo 44, comma 3, lettera c), e comma 4, legge n. 88/2009) 1. Salvo quanto previsto dal comma 4, e' abrogato l' articolo 20, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l'articolo 11, commi 10 , 10-bis e 10-ter , del decreto legislativo n. 163 del 2006 , cosi' come modificato dall'articolo 1, si applica anche ai contratti di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008 , se l'aggiudicazione definitiva sia successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All' articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le lettere a) e c) del comma 1;
b) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: " b) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita';".
3. All' articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , le parole: "per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture" sono sostituite dalle seguenti: "per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove".
4. Resta ferma la disciplina di cui all' articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , limitatamente agli interventi previsti nel citato articolo 20, per i quali siano gia' stati nominati i relativi commissari o vengano nominati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. E' abrogato l' articolo 3, commi 19 , 20 e 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2010, N. 40, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2010, N. 73))
2. All' articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le lettere a) e c) del comma 1;
b) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: " b) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita';".
3. All' articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , le parole: "per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture" sono sostituite dalle seguenti: "per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove".
4. Resta ferma la disciplina di cui all' articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , limitatamente agli interventi previsti nel citato articolo 20, per i quali siano gia' stati nominati i relativi commissari o vengano nominati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. E' abrogato l' articolo 3, commi 19 , 20 e 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2010, N. 40, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2010, N. 73))