Art. 6.
La Direzione generale della Sanita' pubblica e' costituita di uffici medici, veterinari, farmaceutici e amministrativi e dell'Istituto di sanita' pubblica, come centro di indagini e di accertamenti inerenti ai servizi della sanita' pubblica e per la specializzazione del personale addetto ai servizi stessi nel Regno. ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 28 febbraio 1935, n. 212 , convertito senza modificazioni dalla L. 27 maggio 1935, n. 982 , ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "E' soppresso l'ultimo comma dell' art. 7 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e sono modificati in conformita' il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, e l'art. 6 del testo unico predetto".
La Direzione generale della Sanita' pubblica e' costituita di uffici medici, veterinari, farmaceutici e amministrativi e dell'Istituto di sanita' pubblica, come centro di indagini e di accertamenti inerenti ai servizi della sanita' pubblica e per la specializzazione del personale addetto ai servizi stessi nel Regno. ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 28 febbraio 1935, n. 212 , convertito senza modificazioni dalla L. 27 maggio 1935, n. 982 , ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "E' soppresso l'ultimo comma dell' art. 7 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e sono modificati in conformita' il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, e l'art. 6 del testo unico predetto".