Articolo 6 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 5Articolo 7
Versione
24 agosto 1934
>
Versione
22 marzo 1935
Art. 6.

La Direzione generale della Sanita' pubblica e' costituita di uffici medici, veterinari, farmaceutici e amministrativi e dell'Istituto di sanita' pubblica, come centro di indagini e di accertamenti inerenti ai servizi della sanita' pubblica e per la specializzazione del personale addetto ai servizi stessi nel Regno. ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 28 febbraio 1935, n. 212 , convertito senza modificazioni dalla L. 27 maggio 1935, n. 982 , ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "E' soppresso l'ultimo comma dell' art. 7 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e sono modificati in conformita' il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, e l'art. 6 del testo unico predetto".
Entrata in vigore il 22 marzo 1935
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente