Articolo 109 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 108Articolo 110
Versione
24 agosto 1934
>
Versione
12 maggio 1968
Art. 109.

Nel decreto di autorizzazione, indicato nell'art. 104, e' stabilita la localita' nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto delle necessita' dell'assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell'articolo stesso.
L'autorizzazione e' valevole solo per la detta sede.
Ogni trasferimento della farmacia, entro i limiti della sede stessa, e' subordinato all'approvazione del prefetto.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475))
I provvedimenti del prefetto, adottati a sensi degli ultimi due comma del presente articolo, sono definitivi.
Entrata in vigore il 12 maggio 1968
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente