Articolo 34 - Testo unico delle leggi sanitarie
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24 agosto 1934
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6 maggio 1947
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14 ottobre 1955
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30 gennaio 1959
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26 aprile 1961
Art. 34.

L'ufficiale sanitario, sia comunale che consorziale, e' nominato dal prefetto in seguito a pubblico concorso.
Il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia.
Il concorso puo' essere indetto per singoli Comuni quando si tratti di Comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie o di Comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo, o di Comuni che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio, la spesa per il concorso.
Possono partecipare al concorso pubblico per il posto di ufficiale sanitario coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio della professione, purche' non abbiano oltrepassato trentadue anni di eta', e indipendentemente dal limite predetto:
a) i medici provinciali ed i medici provinciali aggiunti che prestino da almeno tre anni servizio effettivo nell'Amministrazione della sanita' pubblica;
b) gli aiuti e gli assistenti di ruolo degli istituti universitari di igiene delle facolta' di medicina e chirurgia;
c) i sanitari, nominati in seguito a concorso, che alla data del bando prestino servizio sia come ufficiale sanitario, sia come medici presso uffici sanitari comunali o presso reparti medico-micrografici di laboratori provinciali di igiene e profilassi.
(33) ((36)) ------------- AGGIORNAMENTO (33)
La L. 30 dicembre 1958, n. 1174 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite di eta' per i concorsi dei sanitari previsto dal quarto comma dell'art. 34 e dal secondo comma dell'art. 68 dei testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e' portato da 32 a 35 anni". ------------- AGGIORNAMENTO (36)
La L. 30 dicembre 1958, n. 1174 , come modificata dalla L. 5 marzo 1961, n. 201 , ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "E' elevato da 32 a 35 anni il limite massimo di eta' per l'ammissione ai concorsi per posti di ufficiale sanitario, di medico e di veterinario condotto, di ostetrica, di medico e veterinario addetto agli uffici sanitari comunali, di direttore di macello, di medico dei servizi comunali d'ispezione sull'assistenza sanitaria, di veterinario dei servizi comunali d'ispezione veterinaria, di medico e di chimico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, di medico addetto ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla Provincia.
L'elevazione del limite di eta' previsto dal precedente comma si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purche' complessivamente non si superino i 40 anni ed i 45 anni per i mutilati, gli invalidi di guerra e le categorie assimilate".
Entrata in vigore il 26 aprile 1961
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