Articolo 253 - Testo unico delle leggi sanitarie
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24 agosto 1934
Art. 253.

Il Ministro per l'interno determina con suo provvedimento, sentito il Consiglio superiore di sanita', quali siano le malattie infettive e diffusive che danno luogo alla adozione delle misure sanitarie comprese nel presente titolo e quali le misure applicabili a ciascuna di esse.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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