Articolo 116 - Testo unico delle leggi sanitarie
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24 agosto 1934
Art. 116.

Per provvedere ai bisogni dell'assistenza farmaceutica nelle stazioni di cura, il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita', puo' autorizzare l'apertura, nelle stazioni stesse, di farmacie succursali, limitatamente a un periodo del l'anno che viene determinato nel decreto di autorizzazione, sentita l'azienda per l'amministrazione delle stazioni, ovvero l'amministrazione municipale, quando il comune, luogo di cura, sia stato dispensato dal costituire l'azienda separata.
Alle farmacie predette si applicano, in quanto possibile o non sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente capo.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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