Articolo 261 - Testo unico delle leggi sanitarie
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24 agosto 1934
Art. 261.

Il Ministro per l'interno, quando si sviluppi nel Regno una malattia infettiva a carattere epidemico, puo' emettere ordinanze speciali per la visita e disinfezione delle case, per l'organizzazione di servizi e soccorsi medici e per le misure cautelari da adottare contro la diffusione della malattia stessa.
Le ordinanze sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno e possono aver vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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