Articolo 127 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 126Articolo 128
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24 agosto 1934
Art. 127.

Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie debbono essere ispezionate dal medico provinciale che puo' anche compiere ispezioni straordinarie.
Nelle dette ispezioni il medico provinciale e' assistito di regola da un farmacologo o da un dottore in chimica e farmacia o da un dottore in farmacia designato dal prefetto.
Se il risultato dell'ispezione non sia stato soddisfacente, il titolare autorizzato e' diffidato a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto pronunzia la decadenza dall'autorizzazione.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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