Articolo 248 - Testo unico delle leggi sanitarie
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24 agosto 1934
Art. 248.

Ogni comune deve essere fornito, per uso potabile, di acqua pura e di buona qualita'.
Quando l'acqua potabile manchi, sia insufficiente ai bisogni della popolazione o sia insalubre, il comune puo' essere, con decreto del prefetto, obbligato a provvedersene.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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