Articolo 388 - Testo unico delle leggi sanitarie
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24 agosto 1934
Art. 388.

Le stalle rurali esistenti alla data di pubblicazione del decreto prefettizio indicato dall'art. 234, dovranno, entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione stessa, essere dotate, qualora non lo siano, della concimaia prescritta.
Il proprietario che non abbia ottemperato alle dette prescrizioni e' punito con l'ammenda da lire trecento a cinquecento. Egli, inoltre, decade da ogni agevolazione di credito, o fiscale, eventualmente ottenuta dallo Stato per le stalle o per il bestiame in relazione all'unita' colturale in cui la stalla si trovi e non potra' di nuovo ottenere le agevolazioni anzidette o altre, fin quando non si sia messo in regola con le disposizioni dell'articolo citato.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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