Art. 36. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)) (9))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.