Articolo 36 della Legge 2 giugno 1961, n. 454
Articolo 35Articolo 37
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25 giugno 1961
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24 giugno 1965
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24 novembre 1966
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17 settembre 1989
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1 gennaio 1994
Art. 36. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)) (9))


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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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