Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2003
Articolo 22
Versione
3 novembre 1961
Art. 23.
Gli oneri posti a carico degli enti locali dalle disposizioni degli articoli 91, lettera f) e 144 lettera c) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , vengono assunti, finche' non subentrino gli enti locali, dalla Cassa, per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) per quanto riguarda la somministrazione di edifici scolastici e residenziali con servizi annessi e di aziende agrarie e campi didattici con relative opere di trasformazione fondiaria ed agraria, scorte vive e morte, attrezzature tecniche, arredamenti e capitale circolante.
I servizi accessori di manutenzione, somministrazione d'acqua e di energia elettrica e di riscaldamento, inerenti a tutti i complessi scolastici, restano a carico degli enti locali in applicazione dei sopracitati articoli del testo unico predetto.
Per quanto non e' previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Entrata in vigore il 3 novembre 1961
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