Art. 9. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 2019, N. 26)) ((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 , ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "A decorrere dal 1° aprile 2019, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, e' abrogato il CAPO II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 , ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10".
Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 , ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "A decorrere dal 1° aprile 2019, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, e' abrogato il CAPO II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 , ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10".