Articolo 32 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Articolo 31Articolo 25
Versione
20 aprile 2013
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Versione
23 giugno 2016
Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati 1. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi)) pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi,)) , individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati ((...)) e il relativo andamento nel tempo;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)) .
Entrata in vigore il 23 giugno 2016
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