Art. 17. Modifiche all'articolo 20
del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All' articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici»;
b) il comma 1 e' abrogato;
c) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'.»;
d) al comma 3 le parole: «temporale» e: «avanzata» sono soppresse.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 , come modificato dal presente decreto:
« Art. 20. Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici
1. (abrogato)
1-bis) L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'.
2. (abrogato)
3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonche' quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle regole tecniche sulla validazione .
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71.»
del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All' articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici»;
b) il comma 1 e' abrogato;
c) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'.»;
d) al comma 3 le parole: «temporale» e: «avanzata» sono soppresse.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 , come modificato dal presente decreto:
« Art. 20. Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici
1. (abrogato)
1-bis) L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'.
2. (abrogato)
3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonche' quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle regole tecniche sulla validazione .
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71.»