Articolo 2 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
Articolo 1Articolo 3
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6 luglio 2011
Art. 2. Auto blu 1. La cilindrata delle auto di servizio non puo' superare i 1600 cc.
2. Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.
3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalita' e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo.
Entrata in vigore il 6 luglio 2011
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