Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275
Articolo 10Articolo 12
Versione
18 febbraio 1972
Art. 11.
Adempiute da parte del vincitore le formalita' di cui agli articoli 9 e 10, il medico provinciale emette il decreto di autorizzazione.
Questo deve indicare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita del farmacista autorizzato, data e universita' o scuola nella quale consegui' il certificato di abilitazione all'esercizio professionale;
b) ammontare della tassa di concessione governativa, data e numero della relativa quietanza ed ufficio che l'ha rilasciata;
c) comune in cui e' situata la farmacia; circoscrizione della zona ed estremi del locale in cui sara' ubicato l'esercizio;
d) eventuale indennita' di residenza.
Copia del provvedimento e' trasmessa all'intendenza di finanza e all'ordine provinciale dei farmacisti.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1972
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