Art. 11.
Adempiute da parte del vincitore le formalita' di cui agli articoli 9 e 10, il medico provinciale emette il decreto di autorizzazione.
Questo deve indicare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita del farmacista autorizzato, data e universita' o scuola nella quale consegui' il certificato di abilitazione all'esercizio professionale;
b) ammontare della tassa di concessione governativa, data e numero della relativa quietanza ed ufficio che l'ha rilasciata;
c) comune in cui e' situata la farmacia; circoscrizione della zona ed estremi del locale in cui sara' ubicato l'esercizio;
d) eventuale indennita' di residenza.
Copia del provvedimento e' trasmessa all'intendenza di finanza e all'ordine provinciale dei farmacisti.
Adempiute da parte del vincitore le formalita' di cui agli articoli 9 e 10, il medico provinciale emette il decreto di autorizzazione.
Questo deve indicare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita del farmacista autorizzato, data e universita' o scuola nella quale consegui' il certificato di abilitazione all'esercizio professionale;
b) ammontare della tassa di concessione governativa, data e numero della relativa quietanza ed ufficio che l'ha rilasciata;
c) comune in cui e' situata la farmacia; circoscrizione della zona ed estremi del locale in cui sara' ubicato l'esercizio;
d) eventuale indennita' di residenza.
Copia del provvedimento e' trasmessa all'intendenza di finanza e all'ordine provinciale dei farmacisti.