Articolo 3 - Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile del Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
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7 ottobre 2016
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31 ottobre 2019

Art. 3

(Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)


1. Il presidente della sezione vigila affinche', senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento ((di quelli affidati complessivamente dall'ufficio nell'ultimo triennio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza, anche a mezzo di strumenti informatici, del conferimento dei medesimi))


2. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal segretario un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.


3. ((Il presidente)) deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente e' iscritto.


4. Il presidente della sezione giurisdizionale di appello esercita la vigilanza prevista nel comma 1 per gli incarichi che vengono affidati dalla sezione d'appello.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
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