Articolo 8 - Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile del Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
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7 ottobre 2016

Art. 8

(Ordine di discussione e svolgimento delle cause)


1. L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza e' fissato dal presidente ed e' affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a questa destinata.


2. Le cause sono chiamate dal segretario d'udienza, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunita'.


3. I difensori illustrano sinteticamente davanti al collegio le loro conclusioni e le ragioni che le sostengono.


4. Essi chiedono al presidente la facolta' di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al collegio. In relazione al grado del giudizio, l'attore ha la parola per primo.


5. Il presidente puo' consentire una sola replica. Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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