Articolo 14 - Convenzione della Legge 9 febbraio 1999, n. 31
Articolo 13Articolo 15
Versione
24 febbraio 1999
Articolo 14
PROFESSIONI INDIPENDENTI
I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibile nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa. A tal fine, qualora una persona fisica residente di uno Stato contraente dimori nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi superiori a 183 giorni complessivi nell'arco di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, si considera che disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa e il reddito che egli ritrae dalle summenzionate attivita' esercitate in detto altro Stato sono attribuibili a tale base fissa. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1999
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