Articolo 8 - Convenzione della Legge 9 febbraio 1999, n. 31
Articolo 7Articolo 9
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24 febbraio 1999
Articolo 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili da parte di un'impresa di uno Stato contraente, sono imponibili solamente in detto Stato. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1999
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