Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/1999, n. 6634
CASS
Sentenza 26 giugno 1999

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Caratteristica essenziale del marciapiede è la sua destinazione al traffico pedonale e la sua sottrazione, attraverso il rialzo della sede stradale o altra delimitazione, a quello veicolare; non è pertanto sufficiente quest'ultimo presupposto di fatto atteso che il mero rialzo della sede stradale può perseguire scopi diversi da quello dell'esclusione del traffico veicolare (per essere - come nel caso di specie - destinato a parcheggio pubblico a pagamento) sicché in tale evenienza la parte rialzata non può considerarsi marciapiede e quindi la sosta abusiva su di essa non è assoggettata alla disciplina di quest'ultimo e non è, in particolare, assimilabile alla sosta abusiva su marciapiede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/1999, n. 6634
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6634
    Data del deposito : 26 giugno 1999

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