Sentenza 26 giugno 1999
Massime • 1
Caratteristica essenziale del marciapiede è la sua destinazione al traffico pedonale e la sua sottrazione, attraverso il rialzo della sede stradale o altra delimitazione, a quello veicolare; non è pertanto sufficiente quest'ultimo presupposto di fatto atteso che il mero rialzo della sede stradale può perseguire scopi diversi da quello dell'esclusione del traffico veicolare (per essere - come nel caso di specie - destinato a parcheggio pubblico a pagamento) sicché in tale evenienza la parte rialzata non può considerarsi marciapiede e quindi la sosta abusiva su di essa non è assoggettata alla disciplina di quest'ultimo e non è, in particolare, assimilabile alla sosta abusiva su marciapiede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/1999, n. 6634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6634 |
| Data del deposito : | 26 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR NO, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO GIUNCHI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 801/96 della Pretura di UDINE, depositata il 21/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/99 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
1 BE GI, con ricorso 2 luglio 1996, al ET di Udine, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione del RE di Udine con la quale gli era stato intimato il pagamento di una sanzione amministrativa di lire 128.500 per la violazione dell'art. 115 del codice della strada, per avere sostato con le ruote sul marciapiede. Deduceva che il fatto così come contestatogli era insussistente, per avere egli sostato "fuori dagli stalli" e non sul marciapiede. Chiedeva la revoca dell'ingiunzione. Il RE di Udine si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Il ET, con sentenza depositata il 21 novembre 1996, rigettava l'opposizione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte il BE, con atto notificato al RE di Udine il 16 maggio 1997, con il quale ha formulato quattro motivi di gravame. La controparte non ha depositato difese.
Motivi della decisione
1 Con il primo motivo si denunciano la violazione dell'art. 115 del d.P.R. n. 393 del 1959 e vizi motivazionali. Si deduce che la sentenza impugnata ha ritenuto incontroverso che l'auto del ricorrente fosse parcheggiata in un piazzale adibito a parcheggio a pagamento, ma che, non essendo stato pagato dal ricorrente il "ticket" prescritto ed essendo stata l'auto parcheggiata fuori dagli stalli, erroneamente il ET avrebbe ritenuto che gli potesse essere contestato la sosta con le ruote su "marciapiede", anzicché il mancato pagamento del ticket e la sosta fuori dagli stalli. Inoltre contraddittoriamente e incongruamente nella sentenza, dopo essersi affermato che l'auto era parcheggiata all'interno di un piazzale adibito a parcheggio a pagamento, si sarebbe ritenuto che tale uso del marciapiede era stato autorizzato con ordinanza sindacale, ma ciò non aveva escluso la natura di marciapiede del luogo dove l'auto era stata parcheggiata.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2 e 4 del d.P.R. n. 393 del 1959, dovendosi ritenere alla stregua di tali norme che il marciapiede è un luogo destinato al transito dei pedoni, mentre il parcheggio è un'area destinata alla sosta. Si deduce che nel caso di specie la destinazione di un marciapiede a parcheggio ne aveva mutato la natura, cosicché erroneamente il ET avrebbe ritenuto legittima l'ordinanza ingiunzione. Con il terzo motivo si deduce un vizio motivazionale per avere il ET negato l'ammissione delle prove richieste da esso ricorrente.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 90 c.p.c. e 23 dellalegge n. 689 del 1981, per avere il ET condannato esso ricorrente al pagamento delle spese di causa in via equitativa nalla misura di lire 40.000, pur essendosi il RE costituito a mezzo di un suo funzionario senza documentare specifiche spese. 2 Il ricorso è fondato.
Va premesso in diritto che l'art. 2 del codice della strada del 1959 - che è incontroverso essere applicabile alla fattispecie ratione temporis - definiva il marciapiede "parte della strada, rialzata o altrimenti delimitata, destinata ai pedoni". Nozione questa ulteriormente precisata dal vigente codice della strada, che definisce il marciapiede "parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni".
Caratteristica essenziale del marciapiede risulta essere, secondo entrambe tali definizioni, la sua destinazione al traffico pedonale e la sua sottrazione, attraverso un rialzo della sede stradale o altra delimitazione, a quello veicolare. La delimitazione o il rialzo, nella ratio della norma, hanno la funzione di riservare la parte della strada destinata a marciapiede all'uso esclusivo dei pedoni, con il contestuale divieto di accesso del traffico veicolare. Correlativamente, il solo rialzo della sede stradale, di per sè, ove non sia finalizzato all'esclusione dell'accesso nella parte rialzata del traffico veicolare e della sua riserva a quello pedonale, bensì ad altri scopi, non consente di considerare marciapiede la parte rialzata e di considerarlo assoggettato alla disciplina di questo.
Nel caso di specie il ET ha ritenuto incontroverso in fatto che l'auto del ricorrente fosse stata parcheggiata all'interno di un piazzale adibito a parcheggio pubblico a pagamento, piazzale sopraelevato rispetto alla sede stradale che la circonda ed ha respinto l'opposizione, con la quale si contestava che per tale fatto fosse stata legittimamente contestata all'opponente la sosta su marciapiede, anzicché fuori dagli "stalli" in quanto, essendo il piazzale sopraelevato rispetto "alla sede stradale che la circonda" andava "giuridicamente qualificato ai fini dell'applicazione delle norme del codice della strada come marciapiede", non potendo l'ordinanza sindacale che aveva consentito su di esso il parcheggio, autorizzandolo, "modificare la natura e le caratteristiche proprie del luogo" che pertanto doveva continuare ad essere considerato marciapiede.
Tale statuizione in diritto, che il ricorrente censura, sulla base di quanto sopra detto in relazione alla nozione giuridica di marciapiede, è errata essendo del tutto incompatibile la destinazione di uno spazio, ancorché sopraelevato rispetto alla carreggiata, a parcheggio, e quindi al traffico veicolare di accesso, manovra e uscita, con la caratteristica tipica ed essenziale della nozione giuridica di marciapiede, che è la sua destinazione al traffico pedonale con esclusione di quello veicolare.
Ne deriva che nel caso di specie, nella situazione di fatto accertata dal ET, non poteva essere contestata all'odierno ricorrente la sosta sul marciapiede, ma doveva essere contestato - se sussistente - altro illecito amministrativo, quale la sosta fuori dagli spazi ad essa destinati , o il mancato pagamento del "ticket", cosicché il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e, decidendosi nel merito l'opposizione ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., l'ordinanza-ingiunzione opposta va annullata.
Avendo l'opponente proposto l'opposizione senza ausilio di procuratore, non risultando spese del giudizio di opposizione, nulla va liquidato a tale titolo, mentre il RE della Provincia di Udine va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano nella misura di lire quattrocentomila per onorari e lire centodiecimila per spese vive.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito sull'opposizione proposta da BE GI, annulla l'ingiunzione opposta. Condanna il RE della Provincia di Udine al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di lire quattrocentomila per onorari e lire centodiecimila per spese vive. Così deciso in Roma il 14 aprile 1999, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1999.