Articolo 64 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Articolo 62Articolo 66
Versione
1 gennaio 1998
>
Versione
24 dicembre 1998
>
Versione
15 gennaio 2000
Art. 64. Disposizioni finali e transitorie 1. Le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.
2. ((Il comune puo' prorogare fino al 31 dicembre 2000, a condizioni piu' vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti)) , i contratti di gestione di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicita' e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza (( anteriormente alla predetta data)) .
3. Se il comune si avvale della facolta' di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita', l'oggetto dei vigenti contratti di concessione di cui all' articolo 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , e' limitato al servizio delle pubbliche affissioni, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da definire tra le parti e la facolta' di recesso del concessionario.
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente