Art. 3. Tenuta dei registri 1. I registri sono tenuti in modo informatizzato secondo le regole procedurali.
2. La conformita' alle regole tecniche e alle regole procedurali e' certificata dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , del Ministro della giustizia prima della messa in uso del sistema.
3. La competente articolazione del Ministero della giustizia o del diverso Ministero presso cui i registri di cui all'articolo 13 sono istituiti puo', su richiesta motivata del capo dell'ufficio interessato e sentito il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, autorizzarne la tenuta su supporto cartaceo.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 10 della legge 12 febbraio 1993, n. 39 , si veda nelle note all'art. 1.
2. La conformita' alle regole tecniche e alle regole procedurali e' certificata dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , del Ministro della giustizia prima della messa in uso del sistema.
3. La competente articolazione del Ministero della giustizia o del diverso Ministero presso cui i registri di cui all'articolo 13 sono istituiti puo', su richiesta motivata del capo dell'ufficio interessato e sentito il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, autorizzarne la tenuta su supporto cartaceo.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 10 della legge 12 febbraio 1993, n. 39 , si veda nelle note all'art. 1.