Art. 8.
Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto rimangono in vigore le norme contenute negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 .
E' confermato, inoltre, anche per l'anno 1980, salvo quanto consentito dai precedenti articoli, il divieto di assumere nuovo personale oltre il limite stabilito nell'art. 5 del succitato decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 .
Fermi restando le disposizioni ed i limiti di cui ai primi tre commi dell' art. 5-bis del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 , i comuni, le province e i loro consorzi che nell'anno 1979 hanno deliberato l'assunzione in gestione diretta di servizi pubblici appaltati, sono autorizzati a procedere alle conseguenti assunzioni di personale, oltre i limiti stabiliti dal presente decreto.
Nel caso di cui al precedente comma, agli stessi enti che subentrano ad imprese private nella gestione diretta di pubblici servizi, gia' conferiti in appalto, che procedano all'assunzione di personale esistente presso dette imprese, e' consentito corrispondere, quale assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti, l'eventuale differenza tra il trattamento economico gia' in godimento al detto personale e quello del trattamento di livello spettante in applicazione dell'accordo nazionale per il trattamento giuridico dei dipendenti degli enti locali.
((Nel caso di assunzione di gestione diretta di servizi pubblici appaltati il personale proveniente dal privato appaltatore, gia' immesso nei ruoli organici dei comuni o loro consorzi e comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1980, puo' optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'INPS.
Nel caso di opzione per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, il personale conserva il trattamento di quiescenza e previdenza gia' in essere presso il privato appaltatore))
Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto rimangono in vigore le norme contenute negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 .
E' confermato, inoltre, anche per l'anno 1980, salvo quanto consentito dai precedenti articoli, il divieto di assumere nuovo personale oltre il limite stabilito nell'art. 5 del succitato decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 .
Fermi restando le disposizioni ed i limiti di cui ai primi tre commi dell' art. 5-bis del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 , i comuni, le province e i loro consorzi che nell'anno 1979 hanno deliberato l'assunzione in gestione diretta di servizi pubblici appaltati, sono autorizzati a procedere alle conseguenti assunzioni di personale, oltre i limiti stabiliti dal presente decreto.
Nel caso di cui al precedente comma, agli stessi enti che subentrano ad imprese private nella gestione diretta di pubblici servizi, gia' conferiti in appalto, che procedano all'assunzione di personale esistente presso dette imprese, e' consentito corrispondere, quale assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti, l'eventuale differenza tra il trattamento economico gia' in godimento al detto personale e quello del trattamento di livello spettante in applicazione dell'accordo nazionale per il trattamento giuridico dei dipendenti degli enti locali.
((Nel caso di assunzione di gestione diretta di servizi pubblici appaltati il personale proveniente dal privato appaltatore, gia' immesso nei ruoli organici dei comuni o loro consorzi e comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1980, puo' optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'INPS.
Nel caso di opzione per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, il personale conserva il trattamento di quiescenza e previdenza gia' in essere presso il privato appaltatore))