Art. 8. Effetti dell'arruolamento 1. I vincitori di concorso ammessi a frequentare i corsi di Accademia di durata ((biennale)) per la formazione di ufficiali del ruolo normale ((- comparti ordinario e aeronavale)) , all'atto dell'arruolamento assumono la qualifica di «allievo ufficiale», previa rinuncia al grado eventualmente rivestito nelle Forze armate o nel Corpo della Guardia di finanza. ((1)) 2. La qualifica di allievo ufficiale e' conservata fino alla nomina a sottotenente. L'allievo ufficiale e' equiparato per stato ((giuridico)) all'allievo finanziere. ((1)) 3. I frequentatori dei corsi sono iscritti, con oneri a carico della Guardia di finanza, ai corsi per la formazione degli ufficiali del Corpo eventualmente attivati dalle universita' convenzionate con l'Accademia.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".