Art. 21.
Spese da rimborsare
Indipendentemente dai criteri di valutazione degli onorari, devono sempre essere rimborsato al geometra, salvi i particolari accordi col committente, le seguenti spese:
a) spese vive di viaggio e soggiorno e le spese accessorie sostenute dal professionista, dai collaboratori e dal suo personale di aiuto per il tempo trascorso fuori residenza;
b) retribuzioni del personale subalterno d'aiuto nelle operazioni di campagna;
c) spese per provviste di materiali necessari per le operazioni di campagna, trasporti e facchinaggio;
d) spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
e) spese di scritturazione, traduzione, cancelleria, riproduzione di disegni eccedenti quelle per la copia spettante al committente giusta l'art. 13.
Spese da rimborsare
Indipendentemente dai criteri di valutazione degli onorari, devono sempre essere rimborsato al geometra, salvi i particolari accordi col committente, le seguenti spese:
a) spese vive di viaggio e soggiorno e le spese accessorie sostenute dal professionista, dai collaboratori e dal suo personale di aiuto per il tempo trascorso fuori residenza;
b) retribuzioni del personale subalterno d'aiuto nelle operazioni di campagna;
c) spese per provviste di materiali necessari per le operazioni di campagna, trasporti e facchinaggio;
d) spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
e) spese di scritturazione, traduzione, cancelleria, riproduzione di disegni eccedenti quelle per la copia spettante al committente giusta l'art. 13.