Articolo 21 - Allegato della Legge 2 marzo 1949, n. 144
Articolo 20Articolo 22
Versione
5 maggio 1949
Art. 21.
Spese da rimborsare

Indipendentemente dai criteri di valutazione degli onorari, devono sempre essere rimborsato al geometra, salvi i particolari accordi col committente, le seguenti spese:
a) spese vive di viaggio e soggiorno e le spese accessorie sostenute dal professionista, dai collaboratori e dal suo personale di aiuto per il tempo trascorso fuori residenza;
b) retribuzioni del personale subalterno d'aiuto nelle operazioni di campagna;
c) spese per provviste di materiali necessari per le operazioni di campagna, trasporti e facchinaggio;
d) spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
e) spese di scritturazione, traduzione, cancelleria, riproduzione di disegni eccedenti quelle per la copia spettante al committente giusta l'art. 13.
Entrata in vigore il 5 maggio 1949
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