Articolo 15 - Allegato della Legge 2 marzo 1949, n. 144
Articolo 14Articolo 16
Versione
5 maggio 1949
Art. 15.
Pagamento o saldo

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre il sessantesimo giorno da quello della sua presentazione. Dopo di che decorrono sulle somme dovute e noti pagate gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.
Entrata in vigore il 5 maggio 1949
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