Art. 12. Perdita della capacita' finanziaria (( 1. Se il requisito di cui all'articolo 6 cessa di sussistere, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Se la situazione economica globale dell'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui all'articolo 6 sara' di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, puo' concedere un termine non superiore a un anno. )) ((2)) 3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1, o allo spirare del termine di cui al comma 2, se concesso, il requisito di cui all'articolo 6 non e' stato reintegrato, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 10 alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo e' disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all' articolo 1 della legge n. 298/1974 , non si applica l'articolo 24 della medesima legge.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.
2. Se la situazione economica globale dell'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui all'articolo 6 sara' di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, puo' concedere un termine non superiore a un anno. )) ((2)) 3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1, o allo spirare del termine di cui al comma 2, se concesso, il requisito di cui all'articolo 6 non e' stato reintegrato, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 10 alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo e' disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all' articolo 1 della legge n. 298/1974 , non si applica l'articolo 24 della medesima legge.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.