Articolo 49 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 35 terArticolo 51
Versione
24 agosto 1975
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Versione
15 dicembre 1981
Art. 49. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689))
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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